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Scadenze Forfettari scadenze fiscali e contributive del regime forfettario

Il fisco non ti manda
un promemoria. Questo sì.

Le scadenze fiscali e contributive del regime forfettario, che finiscono direttamente nell'agenda che usi già. Tre profili, due anni, e un'intelligenza artificiale che ricontrolla le fonti ufficiali ogni trimestre. Gratis, senza account, senza installare niente.

  • 32 scadenze
  • 3 profili
  • promemoria a 15 e 3 giorni
  • si aggiorna da solo con l'IA

⚠️ Servizio non verificato da un professionista

Solo a titolo indicativo. Date, importi e criteri sono prodotti dall'intelligenza artificiale, anche le regole stesse possono cambiare senza intervento umano, e nessuna verifica umana viene fatta prima o dopo la pubblicazione.

Leggi l'avviso completo

AVVISO IMPORTANTE — SERVIZIO NON VERIFICATO Questo calendario è generato in modo interamente automatico, incluse le regole di calcolo e di scadenza stesse, che possono essere aggiornate dal sistema senza intervento umano qualora rilevi modifiche normative. Le date, gli importi e i criteri di calcolo mostrati sono prodotti da un sistema software che elabora regole normative e interroga periodicamente fonti pubbliche tramite un modello di intelligenza artificiale. NESSUNA VERIFICA UMANA viene effettuata sui contenuti generati né sulle eventuali modifiche alle regole, prima o dopo la pubblicazione. La citazione di fonti ufficiali (Agenzia delle Entrate, INPS, Gazzetta Ufficiale) accanto a ciascun dato NON costituisce garanzia di correttezza, completezza o aggiornamento: il sistema che estrae e verifica tali citazioni può commettere errori, richiamare fonti non più valide, interpretare in modo scorretto un testo normativo, o non rilevare modifiche intervenute. I contenuti hanno esclusivamente valore informativo e indicativo. NON costituiscono consulenza fiscale, contributiva, legale o professionale di alcun tipo, e non sostituiscono in alcun modo il parere di un commercialista, di un consulente del lavoro o di un professionista abilitato. L'utente riconosce ed accetta che: - L'utilizzo del servizio avviene interamente a proprio rischio. - Prima di effettuare qualsiasi versamento, adempimento o decisione fiscale, è tenuto a verificare autonomamente le informazioni direttamente sui portali ufficiali o tramite un professionista abilitato. - Sequi Company, il titolare del servizio e chiunque abbia contribuito al codice sorgente non forniscono alcuna garanzia, esplicita o implicita, circa l'accuratezza, l'affidabilità, la completezza o l'idoneità delle informazioni fornite per uno scopo particolare. - Nella massima misura consentita dalla legge applicabile, Sequi Company e i contributori del progetto declinano ogni responsabilità per sanzioni, interessi, more, danni diretti, indiretti, incidentali o consequenziali derivanti dall'uso, dal mancato uso, o dall'affidamento sulle informazioni contenute in questo servizio. - Il servizio è fornito 'così com'è' ('as is') e 'come disponibile' ('as available'), senza alcun impegno di continuità, aggiornamento tempestivo o assenza di interruzioni. Il codice sorgente è pubblico e consultabile: chiunque può ispezionare la logica di calcolo, le regole applicate e le fonti utilizzate, ma questa trasparenza non costituisce revisione professionale né certificazione di correttezza.

✅ Ultimo aggiornamento: 2026-09-15 17:18 UTC

I calendari pubblicati e questa pagina derivano da quella verifica.

3 dati che l'IA non ha potuto confermare

Aggiungi il calendario

Tre calendari, uno per il tuo profilo

Scegli il tuo profilo e sottoscriviti al calendario nel client che usi già. Da quel momento le scadenze compaiono da sole nella tua agenda, e si aggiornano da sole quando cambiano. Se preferisci, scarichi l'anno che ti serve: ma allora è una copia ferma.

4 scadenze · 2026 e 2027

Gestione Separata

Sei professionista o lavoratore autonomo senza cassa previdenziale: i contributi si calcolano sul reddito che fatturi davvero, senza minimale. Qui trovi le due scadenze che ti riguardano, con il conto già fatto.

  • due scadenze all'anno
  • nessun minimale
  • aliquota sul reddito
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Si sottoscrive nel client che usi già e da quel momento si aggiorna da solo.

Oppure scarica l'anno 2026 2027 file .ics, statico
webcal://scadefor.sequi.company/gestione-separata.ics
14 scadenze · 2026 e 2027

Artigiani −35%

Sei artigiano e hai chiesto la riduzione del 35%: gli importi sono già calcolati al netto, senza che tu debba rifare il conto ogni trimestre.

  • quattro rate, più saldo e acconti
  • riduzione 35% già applicata
  • promemoria per il 28 febbraio
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Oppure scarica l'anno 2026 2027 file .ics, statico
webcal://scadefor.sequi.company/artigiani-ridotto-35.ics
14 scadenze · 2026 e 2027

Commercianti −35%

Sei commerciante e hai chiesto la riduzione del 35%: aliquota e importi sono già ridotti, rate trimestrali comprese.

  • quattro rate, più saldo e acconti
  • riduzione 35% già applicata
  • aliquota commercianti ridotta
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iscritto

Dinamico. Il calendario si aggiorna da solo: ad ogni verifica trimestrale le date cambiano nella tua agenda, proroghe comprese, senza che tu debba fare nulla.

scaricato

Statico. Il file è una fotografia di oggi e resta fermo. Se una scadenza cambia, la tua copia non lo saprà: buono per stamparlo, non per fidarsi a lungo.

Iscritto si aggiorna, scaricato no: la differenzadinamico o statico

È l'unica scelta che conta davvero, quindi vale la pena dirla chiara.

Se ti iscrivi il calendario vive nel tuo client e si aggiorna da solo: ad ogni verifica trimestrale le date cambiano nella tua agenda, e le proroghe arrivano senza che tu debba rifare niente. È la scelta consigliata.

Se scarichi il file ottieni una fotografia di oggi, che resta ferma. È comodo per stamparlo, per allegarlo o per avere un solo anno sotto mano, ma se una scadenza cambia la tua copia non lo saprà: nessuno te lo verrà a dire.

Il webcal:// è il gesto diretto per iscriversi, ma il browser lo passa al sistema operativo e funziona solo se hai un'app di calendario registrata come gestore: su macOS e iOS succede, su Windows e Android spesso no. In quel caso copia l'indirizzo webcal:// e usalo nella funzione «aggiungi calendario da URL» del tuo client.

Nota per chi guarda questa pagina in locale: i link webcal:// puntano al dominio di produzione, quindi finché il sito non è pubblicato lì non c'è nulla da raggiungere; i link di scaricamento, invece, sono relativi e funzionano anche sul server locale.

Google Calendar non mostra i promemoria dei calendari sottoscritticome rimediare

Ogni evento porta due promemoria, a 15 e a 3 giorni dalla scadenza. Google Calendar però non applica i promemoria contenuti nei calendari sottoscritti via URL: dopo la sottoscrizione vanno impostati a mano nelle impostazioni del calendario.

Apple Calendario, Thunderbird e Outlook nella maggior parte delle configurazioni li leggono invece correttamente.

Come funziona

Tutto automatico, dall'inizio alla fine

Il servizio si aggiorna automaticamente tramite intelligenza artificiale: nessuno riscrive a mano le date quando cambia una norma.

Le regole non sono scritte nel programma

Date, aliquote e soglie stanno in un file di regole, leggibile come un documento. Quando una norma cambia, si vede che cosa è cambiato e perché.

Ogni trimestre l'IA ricontrolla le fonti

Il primo di gennaio, aprile, luglio e ottobre un modello di intelligenza artificiale rilegge circolari, leggi e comunicati, cerca modifiche e proroghe, e riscrive da sé regole e date. I calendari si rigenerano di conseguenza.

Una modifica passa solo con la prova

L'IA non decide niente da sola: ogni valore che propone viene applicato solo se la frase citata a sostegno compare davvero nella pagina della fonte. Altrimenti viene scartato, e il motivo resta scritto.

Un esempio di come l'intelligenza artificiale può essere utile

Non serve a inventare risposte: serve a leggere e controllare una fonte che cambia. Un commercialista sa fare questo lavoro meglio di un modello, ma non può rileggere ogni trimestre tutte le circolari INPS e le leggi di Bilancio per un calendario gratuito. Il modello sì, e il codice gli impone di mostrare la prova di ciò che afferma.

È un uso deliberatamente limitato: l'IA propone, il codice verifica, e tutto quello che non è confermato resta dichiarato in fondo a questa pagina.

Diciamo sempre quanto è verificato e quanto no: ogni scadenza inaffidabile porta un timbro, e c'è una sezione finale che le elenca tutte.

Lo scadenzario

Anno corrente e successivo, per profilo

Sono esattamente le date che finiscono nei file .ics. Apri un profilo per vedere il suo anno, e una scadenza per leggere il calcolo e i criteri della data.

202616 scadenze
Gestione Separata2 scadenze

giugno 2026

30

Saldo + 1° acconto imposta sostitutivaconfermato dall'IA

30 giugno 2026

Calcolo e criteri della data
CRITERI DI CALCOLO
Contributi previdenziali dovuti alla stessa scadenza: Aliquota 26,07% sul reddito effettivo, senza minimale (fonte: INPS, circolare n. 8 del 3 febbraio 2026). Nessuna riduzione contributiva applicabile a questo profilo. Esempio su reddito imponibile di 30.000 € (valore illustrativo): 30.000 € × 26,07% = 7.821 €/anno. Saldo dell'anno precedente e primo acconto dell'anno corrente. Aliquota imposta sostitutiva 15%. Esempio su reddito imponibile di 30.000 € (valore illustrativo, non un dato normativo): 30.000 € × 15% = 4.500 € di imposta annua. Quota di riferimento 50% dell'imposta: 2.250 €.
CRITERI DI SCADENZA
Scadenza ordinaria: 30 giugno 2026. Nessuna proroga rilevata alla data di generazione (15 settembre 2026). Verifica sempre il calendario ufficiale Agenzia delle Entrate in prossimità della scadenza. Riferimento normativo applicato per il 2026: D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17, commi 1 e 3. Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-07;435~art17!vig= Fonte per ripartizione dell'acconto in due rate: Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 93/E del 12 novembre 2019 — chiarimenti sull'art. 58 del D.L. 124/2019 — https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/Risoluzione+n.+93+del+12+novembre+2019.pdf. Fonte per Rateizzazione e differimento dei versamenti: INPS, scheda informativa «Aliquote e contributi artigiani» (aggiornata al 12 marzo 2026) — https://www.inps.it/it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative.49847.aliquote-e-contributi-artigiani.html. Rateizzabile in un massimo di 6 rate.

novembre 2026

30

2° acconto imposta sostitutivaconfermato dall'IA

30 novembre 2026

Calcolo e criteri della data
CRITERI DI CALCOLO
Contributi previdenziali dovuti alla stessa scadenza: Aliquota 26,07% sul reddito effettivo, senza minimale (fonte: INPS, circolare n. 8 del 3 febbraio 2026). Nessuna riduzione contributiva applicabile a questo profilo. Esempio su reddito imponibile di 30.000 € (valore illustrativo): 30.000 € × 26,07% = 7.821 €/anno. Secondo acconto dell'anno corrente. Aliquota imposta sostitutiva 15%. Esempio su reddito imponibile di 30.000 € (valore illustrativo, non un dato normativo): 30.000 € × 15% = 4.500 € di imposta annua. Quota di riferimento 50% dell'imposta: 2.250 €.
CRITERI DI SCADENZA
Scadenza ordinaria: 30 novembre 2026. Nessuna proroga rilevata alla data di generazione (15 settembre 2026). Verifica sempre il calendario ufficiale Agenzia delle Entrate in prossimità della scadenza. Riferimento normativo applicato per il 2026: D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17, comma 3, lett. b). Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-07;435~art17!vig= Fonte per ripartizione dell'acconto in due rate: Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 93/E del 12 novembre 2019 — chiarimenti sull'art. 58 del D.L. 124/2019 — https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/Risoluzione+n.+93+del+12+novembre+2019.pdf.
Artigiani (riduzione 35%)7 scadenze

febbraio 2026

16

Rata contributi INPSconfermato dall'IA

16 febbraio 2026

Calcolo e criteri della data
CRITERI DI CALCOLO
Aliquota 24% sul minimale INPS 2026 (18.808 €, fonte: INPS, circolare n. 14 del 9 febbraio 2026). Riduzione forfettario 35% attiva (si versa il 65%). Calcolo: 18.808 € × 24% × 65% = 2.934,05 €/anno, rata trimestrale 733,51 €.
CRITERI DI SCADENZA
Scadenza ordinaria: 16 febbraio 2026. Nessuna proroga rilevata alla data di generazione (15 settembre 2026). Verifica sempre il calendario ufficiale Agenzia delle Entrate in prossimità della scadenza. Riferimento normativo applicato per il 2026: D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 2 (mesi delle rate) e comma 1 (giorno del mese). Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art18!vig= Fonte per Date delle rate del contributo 2026 e loro attribuzione: INPS, scheda informativa «Aliquote e contributi artigiani» (aggiornata al 12 marzo 2026) — https://www.inps.it/it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative.49847.aliquote-e-contributi-artigiani.html.

marzo 2026

02

Opzione riduzione contributiva 35%confermato dall'IA

2 marzo 2026

Calcolo e criteri della data
CRITERI DI CALCOLO
Adempimento senza versamento. Effetto dell'opzione su questo profilo: Aliquota 24% sul minimale INPS 2026 (18.808 €, fonte: INPS, circolare n. 14 del 9 febbraio 2026). Riduzione forfettario 35% attiva (si versa il 65%). Calcolo: 18.808 € × 24% × 65% = 2.934,05 €/anno, rata trimestrale 733,51 €.
CRITERI DI SCADENZA
Scadenza ordinaria: 2 marzo 2026. Slittata al 2 marzo 2026 perché il 28 febbraio 2026 cade di sabato. Nessuna proroga rilevata alla data di generazione (15 settembre 2026). Verifica sempre il calendario ufficiale Agenzia delle Entrate in prossimità della scadenza. Riferimento normativo applicato per il 2026: Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 77. Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190!vig=

maggio 2026

18

Rata contributi INPSconfermato dall'IA

18 maggio 2026

Calcolo e criteri della data
CRITERI DI CALCOLO
Aliquota 24% sul minimale INPS 2026 (18.808 €, fonte: INPS, circolare n. 14 del 9 febbraio 2026). Riduzione forfettario 35% attiva (si versa il 65%). Calcolo: 18.808 € × 24% × 65% = 2.934,05 €/anno, rata trimestrale 733,51 €.
CRITERI DI SCADENZA
Scadenza ordinaria: 18 maggio 2026. Slittata al 18 maggio 2026 perché il 16 maggio 2026 cade di sabato. Nessuna proroga rilevata alla data di generazione (15 settembre 2026). Verifica sempre il calendario ufficiale Agenzia delle Entrate in prossimità della scadenza. Riferimento normativo applicato per il 2026: D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 2 (mesi delle rate) e comma 1 (giorno del mese). Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art18!vig= Fonte per Date delle rate del contributo 2026 e loro attribuzione: INPS, scheda informativa «Aliquote e contributi artigiani» (aggiornata al 12 marzo 2026) — https://www.inps.it/it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative.49847.aliquote-e-contributi-artigiani.html.

giugno 2026

30

Saldo + 1° acconto imposta sostitutivaconfermato dall'IA

30 giugno 2026

Calcolo e criteri della data
CRITERI DI CALCOLO
Contributi previdenziali dovuti alla stessa scadenza: Aliquota 24% sul minimale INPS 2026 (18.808 €, fonte: INPS, circolare n. 14 del 9 febbraio 2026). Riduzione forfettario 35% attiva (si versa il 65%). Calcolo: 18.808 € × 24% × 65% = 2.934,05 €/anno, rata trimestrale 733,51 €. Saldo dell'anno precedente e primo acconto dell'anno corrente. Aliquota imposta sostitutiva 15%. Esempio su reddito imponibile di 30.000 € (valore illustrativo, non un dato normativo): 30.000 € × 15% = 4.500 € di imposta annua. Quota di riferimento 50% dell'imposta: 2.250 €.
CRITERI DI SCADENZA
Scadenza ordinaria: 30 giugno 2026. Nessuna proroga rilevata alla data di generazione (15 settembre 2026). Verifica sempre il calendario ufficiale Agenzia delle Entrate in prossimità della scadenza. Riferimento normativo applicato per il 2026: D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17, commi 1 e 3. Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-07;435~art17!vig= Fonte per ripartizione dell'acconto in due rate: Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 93/E del 12 novembre 2019 — chiarimenti sull'art. 58 del D.L. 124/2019 — https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/Risoluzione+n.+93+del+12+novembre+2019.pdf. Fonte per Rateizzazione e differimento dei versamenti: INPS, scheda informativa «Aliquote e contributi artigiani» (aggiornata al 12 marzo 2026) — https://www.inps.it/it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative.49847.aliquote-e-contributi-artigiani.html. Rateizzabile in un massimo di 6 rate.

agosto 2026

20

Rata contributi INPSconfermato dall'IA

20 agosto 2026

Calcolo e criteri della data
CRITERI DI CALCOLO
Aliquota 24% sul minimale INPS 2026 (18.808 €, fonte: INPS, circolare n. 14 del 9 febbraio 2026). Riduzione forfettario 35% attiva (si versa il 65%). Calcolo: 18.808 € × 24% × 65% = 2.934,05 €/anno, rata trimestrale 733,51 €.
CRITERI DI SCADENZA
Scadenza ordinaria: 20 agosto 2026. Scadenza nel periodo 1-20 agosto, già collocata al 20 agosto per sospensione feriale dei versamenti. Nessuna proroga rilevata alla data di generazione (15 settembre 2026). Verifica sempre il calendario ufficiale Agenzia delle Entrate in prossimità della scadenza. Riferimento normativo applicato per il 2026: D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 2 (mesi delle rate) e comma 1 (giorno del mese). Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art18!vig= Fonte per Date delle rate del contributo 2026 e loro attribuzione: INPS, scheda informativa «Aliquote e contributi artigiani» (aggiornata al 12 marzo 2026) — https://www.inps.it/it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative.49847.aliquote-e-contributi-artigiani.html.

novembre 2026

16

Rata contributi INPSconfermato dall'IA

16 novembre 2026

Calcolo e criteri della data
CRITERI DI CALCOLO
Aliquota 24% sul minimale INPS 2026 (18.808 €, fonte: INPS, circolare n. 14 del 9 febbraio 2026). Riduzione forfettario 35% attiva (si versa il 65%). Calcolo: 18.808 € × 24% × 65% = 2.934,05 €/anno, rata trimestrale 733,51 €.
CRITERI DI SCADENZA
Scadenza ordinaria: 16 novembre 2026. Nessuna proroga rilevata alla data di generazione (15 settembre 2026). Verifica sempre il calendario ufficiale Agenzia delle Entrate in prossimità della scadenza. Riferimento normativo applicato per il 2026: D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 2 (mesi delle rate) e comma 1 (giorno del mese). Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art18!vig= Fonte per Date delle rate del contributo 2026 e loro attribuzione: INPS, scheda informativa «Aliquote e contributi artigiani» (aggiornata al 12 marzo 2026) — https://www.inps.it/it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative.49847.aliquote-e-contributi-artigiani.html.
30

2° acconto imposta sostitutivaconfermato dall'IA

30 novembre 2026

Calcolo e criteri della data
CRITERI DI CALCOLO
Contributi previdenziali dovuti alla stessa scadenza: Aliquota 24% sul minimale INPS 2026 (18.808 €, fonte: INPS, circolare n. 14 del 9 febbraio 2026). Riduzione forfettario 35% attiva (si versa il 65%). Calcolo: 18.808 € × 24% × 65% = 2.934,05 €/anno, rata trimestrale 733,51 €. Secondo acconto dell'anno corrente. Aliquota imposta sostitutiva 15%. Esempio su reddito imponibile di 30.000 € (valore illustrativo, non un dato normativo): 30.000 € × 15% = 4.500 € di imposta annua. Quota di riferimento 50% dell'imposta: 2.250 €.
CRITERI DI SCADENZA
Scadenza ordinaria: 30 novembre 2026. Nessuna proroga rilevata alla data di generazione (15 settembre 2026). Verifica sempre il calendario ufficiale Agenzia delle Entrate in prossimità della scadenza. Riferimento normativo applicato per il 2026: D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17, comma 3, lett. b). Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-07;435~art17!vig= Fonte per ripartizione dell'acconto in due rate: Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 93/E del 12 novembre 2019 — chiarimenti sull'art. 58 del D.L. 124/2019 — https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/Risoluzione+n.+93+del+12+novembre+2019.pdf.
Commercianti (riduzione 35%)7 scadenze

febbraio 2026

16

Rata contributi INPSconfermato dall'IA

16 febbraio 2026

Calcolo e criteri della data
CRITERI DI CALCOLO
Aliquota 24,48% sul minimale INPS 2026 (18.808 €, fonte: INPS, circolare n. 14 del 9 febbraio 2026). Riduzione forfettario 35% attiva (si versa il 65%). Calcolo: 18.808 € × 24,48% × 65% = 2.992,73 €/anno, rata trimestrale 748,18 €.
CRITERI DI SCADENZA
Scadenza ordinaria: 16 febbraio 2026. Nessuna proroga rilevata alla data di generazione (15 settembre 2026). Verifica sempre il calendario ufficiale Agenzia delle Entrate in prossimità della scadenza. Riferimento normativo applicato per il 2026: D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 2 (mesi delle rate) e comma 1 (giorno del mese). Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art18!vig= Fonte per Date delle rate del contributo 2026 e loro attribuzione: INPS, scheda informativa «Aliquote e contributi artigiani» (aggiornata al 12 marzo 2026) — https://www.inps.it/it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative.49847.aliquote-e-contributi-artigiani.html.

marzo 2026

02

Opzione riduzione contributiva 35%confermato dall'IA

2 marzo 2026

Calcolo e criteri della data
CRITERI DI CALCOLO
Adempimento senza versamento. Effetto dell'opzione su questo profilo: Aliquota 24,48% sul minimale INPS 2026 (18.808 €, fonte: INPS, circolare n. 14 del 9 febbraio 2026). Riduzione forfettario 35% attiva (si versa il 65%). Calcolo: 18.808 € × 24,48% × 65% = 2.992,73 €/anno, rata trimestrale 748,18 €.
CRITERI DI SCADENZA
Scadenza ordinaria: 2 marzo 2026. Slittata al 2 marzo 2026 perché il 28 febbraio 2026 cade di sabato. Nessuna proroga rilevata alla data di generazione (15 settembre 2026). Verifica sempre il calendario ufficiale Agenzia delle Entrate in prossimità della scadenza. Riferimento normativo applicato per il 2026: Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 77. Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190!vig=

maggio 2026

18

Rata contributi INPSconfermato dall'IA

18 maggio 2026

Calcolo e criteri della data
CRITERI DI CALCOLO
Aliquota 24,48% sul minimale INPS 2026 (18.808 €, fonte: INPS, circolare n. 14 del 9 febbraio 2026). Riduzione forfettario 35% attiva (si versa il 65%). Calcolo: 18.808 € × 24,48% × 65% = 2.992,73 €/anno, rata trimestrale 748,18 €.
CRITERI DI SCADENZA
Scadenza ordinaria: 18 maggio 2026. Slittata al 18 maggio 2026 perché il 16 maggio 2026 cade di sabato. Nessuna proroga rilevata alla data di generazione (15 settembre 2026). Verifica sempre il calendario ufficiale Agenzia delle Entrate in prossimità della scadenza. Riferimento normativo applicato per il 2026: D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 2 (mesi delle rate) e comma 1 (giorno del mese). Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art18!vig= Fonte per Date delle rate del contributo 2026 e loro attribuzione: INPS, scheda informativa «Aliquote e contributi artigiani» (aggiornata al 12 marzo 2026) — https://www.inps.it/it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative.49847.aliquote-e-contributi-artigiani.html.

giugno 2026

30

Saldo + 1° acconto imposta sostitutivaconfermato dall'IA

30 giugno 2026

Calcolo e criteri della data
CRITERI DI CALCOLO
Contributi previdenziali dovuti alla stessa scadenza: Aliquota 24,48% sul minimale INPS 2026 (18.808 €, fonte: INPS, circolare n. 14 del 9 febbraio 2026). Riduzione forfettario 35% attiva (si versa il 65%). Calcolo: 18.808 € × 24,48% × 65% = 2.992,73 €/anno, rata trimestrale 748,18 €. Saldo dell'anno precedente e primo acconto dell'anno corrente. Aliquota imposta sostitutiva 15%. Esempio su reddito imponibile di 30.000 € (valore illustrativo, non un dato normativo): 30.000 € × 15% = 4.500 € di imposta annua. Quota di riferimento 50% dell'imposta: 2.250 €.
CRITERI DI SCADENZA
Scadenza ordinaria: 30 giugno 2026. Nessuna proroga rilevata alla data di generazione (15 settembre 2026). Verifica sempre il calendario ufficiale Agenzia delle Entrate in prossimità della scadenza. Riferimento normativo applicato per il 2026: D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17, commi 1 e 3. Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-07;435~art17!vig= Fonte per ripartizione dell'acconto in due rate: Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 93/E del 12 novembre 2019 — chiarimenti sull'art. 58 del D.L. 124/2019 — https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/Risoluzione+n.+93+del+12+novembre+2019.pdf. Fonte per Rateizzazione e differimento dei versamenti: INPS, scheda informativa «Aliquote e contributi artigiani» (aggiornata al 12 marzo 2026) — https://www.inps.it/it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative.49847.aliquote-e-contributi-artigiani.html. Rateizzabile in un massimo di 6 rate.

agosto 2026

20

Rata contributi INPSconfermato dall'IA

20 agosto 2026

Calcolo e criteri della data
CRITERI DI CALCOLO
Aliquota 24,48% sul minimale INPS 2026 (18.808 €, fonte: INPS, circolare n. 14 del 9 febbraio 2026). Riduzione forfettario 35% attiva (si versa il 65%). Calcolo: 18.808 € × 24,48% × 65% = 2.992,73 €/anno, rata trimestrale 748,18 €.
CRITERI DI SCADENZA
Scadenza ordinaria: 20 agosto 2026. Scadenza nel periodo 1-20 agosto, già collocata al 20 agosto per sospensione feriale dei versamenti. Nessuna proroga rilevata alla data di generazione (15 settembre 2026). Verifica sempre il calendario ufficiale Agenzia delle Entrate in prossimità della scadenza. Riferimento normativo applicato per il 2026: D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 2 (mesi delle rate) e comma 1 (giorno del mese). Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art18!vig= Fonte per Date delle rate del contributo 2026 e loro attribuzione: INPS, scheda informativa «Aliquote e contributi artigiani» (aggiornata al 12 marzo 2026) — https://www.inps.it/it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative.49847.aliquote-e-contributi-artigiani.html.

novembre 2026

16

Rata contributi INPSconfermato dall'IA

16 novembre 2026

Calcolo e criteri della data
CRITERI DI CALCOLO
Aliquota 24,48% sul minimale INPS 2026 (18.808 €, fonte: INPS, circolare n. 14 del 9 febbraio 2026). Riduzione forfettario 35% attiva (si versa il 65%). Calcolo: 18.808 € × 24,48% × 65% = 2.992,73 €/anno, rata trimestrale 748,18 €.
CRITERI DI SCADENZA
Scadenza ordinaria: 16 novembre 2026. Nessuna proroga rilevata alla data di generazione (15 settembre 2026). Verifica sempre il calendario ufficiale Agenzia delle Entrate in prossimità della scadenza. Riferimento normativo applicato per il 2026: D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 2 (mesi delle rate) e comma 1 (giorno del mese). Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art18!vig= Fonte per Date delle rate del contributo 2026 e loro attribuzione: INPS, scheda informativa «Aliquote e contributi artigiani» (aggiornata al 12 marzo 2026) — https://www.inps.it/it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative.49847.aliquote-e-contributi-artigiani.html.
30

2° acconto imposta sostitutivaconfermato dall'IA

30 novembre 2026

Calcolo e criteri della data
CRITERI DI CALCOLO
Contributi previdenziali dovuti alla stessa scadenza: Aliquota 24,48% sul minimale INPS 2026 (18.808 €, fonte: INPS, circolare n. 14 del 9 febbraio 2026). Riduzione forfettario 35% attiva (si versa il 65%). Calcolo: 18.808 € × 24,48% × 65% = 2.992,73 €/anno, rata trimestrale 748,18 €. Secondo acconto dell'anno corrente. Aliquota imposta sostitutiva 15%. Esempio su reddito imponibile di 30.000 € (valore illustrativo, non un dato normativo): 30.000 € × 15% = 4.500 € di imposta annua. Quota di riferimento 50% dell'imposta: 2.250 €.
CRITERI DI SCADENZA
Scadenza ordinaria: 30 novembre 2026. Nessuna proroga rilevata alla data di generazione (15 settembre 2026). Verifica sempre il calendario ufficiale Agenzia delle Entrate in prossimità della scadenza. Riferimento normativo applicato per il 2026: D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17, comma 3, lett. b). Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-07;435~art17!vig= Fonte per ripartizione dell'acconto in due rate: Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 93/E del 12 novembre 2019 — chiarimenti sull'art. 58 del D.L. 124/2019 — https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/Risoluzione+n.+93+del+12+novembre+2019.pdf.
202716 scadenze
Gestione Separata2 scadenze

giugno 2027

30

Saldo + 1° acconto imposta sostitutivaconfermato dall'IA

30 giugno 2027

Calcolo e criteri della data
CRITERI DI CALCOLO
Contributi previdenziali dovuti alla stessa scadenza: Aliquota 26,07% sul reddito effettivo, senza minimale (fonte: INPS, circolare n. 8 del 3 febbraio 2026). Nessuna riduzione contributiva applicabile a questo profilo. Esempio su reddito imponibile di 30.000 € (valore illustrativo): 30.000 € × 26,07% = 7.821 €/anno. Saldo dell'anno precedente e primo acconto dell'anno corrente. Aliquota imposta sostitutiva 15%. Esempio su reddito imponibile di 30.000 € (valore illustrativo, non un dato normativo): 30.000 € × 15% = 4.500 € di imposta annua. Quota di riferimento 50% dell'imposta: 2.250 €. Valori provvisori: i parametri dell'anno 2027 non sono ancora pubblicati, il calcolo usa quelli dell'anno 2026.
CRITERI DI SCADENZA
Scadenza ordinaria: 30 giugno 2027. Nessuna proroga rilevata alla data di generazione (15 settembre 2026). Verifica sempre il calendario ufficiale Agenzia delle Entrate in prossimità della scadenza. Riferimento normativo applicato per il 2027: D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17, commi 1 e 3. Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-07;435~art17!vig= Fonte per ripartizione dell'acconto in due rate: Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 93/E del 12 novembre 2019 — chiarimenti sull'art. 58 del D.L. 124/2019 — https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/Risoluzione+n.+93+del+12+novembre+2019.pdf. Fonte per Rateizzazione e differimento dei versamenti: INPS, scheda informativa «Aliquote e contributi artigiani» (aggiornata al 12 marzo 2026) — https://www.inps.it/it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative.49847.aliquote-e-contributi-artigiani.html. Rateizzabile in un massimo di 6 rate. Le date dell'anno 2027 sono calcolate sulla regola vigente; potrebbero essere modificate da proroghe non ancora pubblicate.

novembre 2027

30

2° acconto imposta sostitutivaconfermato dall'IA

30 novembre 2027

Calcolo e criteri della data
CRITERI DI CALCOLO
Contributi previdenziali dovuti alla stessa scadenza: Aliquota 26,07% sul reddito effettivo, senza minimale (fonte: INPS, circolare n. 8 del 3 febbraio 2026). Nessuna riduzione contributiva applicabile a questo profilo. Esempio su reddito imponibile di 30.000 € (valore illustrativo): 30.000 € × 26,07% = 7.821 €/anno. Secondo acconto dell'anno corrente. Aliquota imposta sostitutiva 15%. Esempio su reddito imponibile di 30.000 € (valore illustrativo, non un dato normativo): 30.000 € × 15% = 4.500 € di imposta annua. Quota di riferimento 50% dell'imposta: 2.250 €. Valori provvisori: i parametri dell'anno 2027 non sono ancora pubblicati, il calcolo usa quelli dell'anno 2026.
CRITERI DI SCADENZA
Scadenza ordinaria: 30 novembre 2027. Nessuna proroga rilevata alla data di generazione (15 settembre 2026). Verifica sempre il calendario ufficiale Agenzia delle Entrate in prossimità della scadenza. Riferimento normativo applicato per il 2027: D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17, comma 3, lett. b). Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-07;435~art17!vig= Fonte per ripartizione dell'acconto in due rate: Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 93/E del 12 novembre 2019 — chiarimenti sull'art. 58 del D.L. 124/2019 — https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/Risoluzione+n.+93+del+12+novembre+2019.pdf. Le date dell'anno 2027 sono calcolate sulla regola vigente; potrebbero essere modificate da proroghe non ancora pubblicate.
Artigiani (riduzione 35%)7 scadenze

febbraio 2027

16

Rata contributi INPSconfermato dall'IA

16 febbraio 2027

Calcolo e criteri della data
CRITERI DI CALCOLO
Aliquota 24% sul minimale INPS 2026 (valori provvisori, anno 2027 non ancora pubblicato) (18.808 €, fonte: INPS, circolare n. 14 del 9 febbraio 2026). Riduzione forfettario 35% attiva (si versa il 65%). Calcolo: 18.808 € × 24% × 65% = 2.934,05 €/anno, rata trimestrale 733,51 €.
CRITERI DI SCADENZA
Scadenza ordinaria: 16 febbraio 2027. Nessuna proroga rilevata alla data di generazione (15 settembre 2026). Verifica sempre il calendario ufficiale Agenzia delle Entrate in prossimità della scadenza. Riferimento normativo applicato per il 2027: D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 2 (mesi delle rate) e comma 1 (giorno del mese). Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art18!vig= Fonte per Date delle rate del contributo 2026 e loro attribuzione: INPS, scheda informativa «Aliquote e contributi artigiani» (aggiornata al 12 marzo 2026) — https://www.inps.it/it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative.49847.aliquote-e-contributi-artigiani.html. Le date dell'anno 2027 sono calcolate sulla regola vigente; potrebbero essere modificate da proroghe non ancora pubblicate.

marzo 2027

01

Opzione riduzione contributiva 35%confermato dall'IA

1 marzo 2027

Calcolo e criteri della data
CRITERI DI CALCOLO
Adempimento senza versamento. Effetto dell'opzione su questo profilo: Aliquota 24% sul minimale INPS 2026 (valori provvisori, anno 2027 non ancora pubblicato) (18.808 €, fonte: INPS, circolare n. 14 del 9 febbraio 2026). Riduzione forfettario 35% attiva (si versa il 65%). Calcolo: 18.808 € × 24% × 65% = 2.934,05 €/anno, rata trimestrale 733,51 €.
CRITERI DI SCADENZA
Scadenza ordinaria: 1 marzo 2027. Slittata al 1 marzo 2027 perché il 28 febbraio 2027 cade di domenica. Nessuna proroga rilevata alla data di generazione (15 settembre 2026). Verifica sempre il calendario ufficiale Agenzia delle Entrate in prossimità della scadenza. Riferimento normativo applicato per il 2027: Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 77. Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190!vig= Le date dell'anno 2027 sono calcolate sulla regola vigente; potrebbero essere modificate da proroghe non ancora pubblicate.

maggio 2027

17

Rata contributi INPSconfermato dall'IA

17 maggio 2027

Calcolo e criteri della data
CRITERI DI CALCOLO
Aliquota 24% sul minimale INPS 2026 (valori provvisori, anno 2027 non ancora pubblicato) (18.808 €, fonte: INPS, circolare n. 14 del 9 febbraio 2026). Riduzione forfettario 35% attiva (si versa il 65%). Calcolo: 18.808 € × 24% × 65% = 2.934,05 €/anno, rata trimestrale 733,51 €.
CRITERI DI SCADENZA
Scadenza ordinaria: 17 maggio 2027. Slittata al 17 maggio 2027 perché il 16 maggio 2027 cade di domenica. Nessuna proroga rilevata alla data di generazione (15 settembre 2026). Verifica sempre il calendario ufficiale Agenzia delle Entrate in prossimità della scadenza. Riferimento normativo applicato per il 2027: D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 2 (mesi delle rate) e comma 1 (giorno del mese). Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art18!vig= Fonte per Date delle rate del contributo 2026 e loro attribuzione: INPS, scheda informativa «Aliquote e contributi artigiani» (aggiornata al 12 marzo 2026) — https://www.inps.it/it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative.49847.aliquote-e-contributi-artigiani.html. Le date dell'anno 2027 sono calcolate sulla regola vigente; potrebbero essere modificate da proroghe non ancora pubblicate.

giugno 2027

30

Saldo + 1° acconto imposta sostitutivaconfermato dall'IA

30 giugno 2027

Calcolo e criteri della data
CRITERI DI CALCOLO
Contributi previdenziali dovuti alla stessa scadenza: Aliquota 24% sul minimale INPS 2026 (valori provvisori, anno 2027 non ancora pubblicato) (18.808 €, fonte: INPS, circolare n. 14 del 9 febbraio 2026). Riduzione forfettario 35% attiva (si versa il 65%). Calcolo: 18.808 € × 24% × 65% = 2.934,05 €/anno, rata trimestrale 733,51 €. Saldo dell'anno precedente e primo acconto dell'anno corrente. Aliquota imposta sostitutiva 15%. Esempio su reddito imponibile di 30.000 € (valore illustrativo, non un dato normativo): 30.000 € × 15% = 4.500 € di imposta annua. Quota di riferimento 50% dell'imposta: 2.250 €. Valori provvisori: i parametri dell'anno 2027 non sono ancora pubblicati, il calcolo usa quelli dell'anno 2026.
CRITERI DI SCADENZA
Scadenza ordinaria: 30 giugno 2027. Nessuna proroga rilevata alla data di generazione (15 settembre 2026). Verifica sempre il calendario ufficiale Agenzia delle Entrate in prossimità della scadenza. Riferimento normativo applicato per il 2027: D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17, commi 1 e 3. Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-07;435~art17!vig= Fonte per ripartizione dell'acconto in due rate: Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 93/E del 12 novembre 2019 — chiarimenti sull'art. 58 del D.L. 124/2019 — https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/Risoluzione+n.+93+del+12+novembre+2019.pdf. Fonte per Rateizzazione e differimento dei versamenti: INPS, scheda informativa «Aliquote e contributi artigiani» (aggiornata al 12 marzo 2026) — https://www.inps.it/it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative.49847.aliquote-e-contributi-artigiani.html. Rateizzabile in un massimo di 6 rate. Le date dell'anno 2027 sono calcolate sulla regola vigente; potrebbero essere modificate da proroghe non ancora pubblicate.

agosto 2027

20

Rata contributi INPSconfermato dall'IA

20 agosto 2027

Calcolo e criteri della data
CRITERI DI CALCOLO
Aliquota 24% sul minimale INPS 2026 (valori provvisori, anno 2027 non ancora pubblicato) (18.808 €, fonte: INPS, circolare n. 14 del 9 febbraio 2026). Riduzione forfettario 35% attiva (si versa il 65%). Calcolo: 18.808 € × 24% × 65% = 2.934,05 €/anno, rata trimestrale 733,51 €.
CRITERI DI SCADENZA
Scadenza ordinaria: 20 agosto 2027. Scadenza nel periodo 1-20 agosto, già collocata al 20 agosto per sospensione feriale dei versamenti. Nessuna proroga rilevata alla data di generazione (15 settembre 2026). Verifica sempre il calendario ufficiale Agenzia delle Entrate in prossimità della scadenza. Riferimento normativo applicato per il 2027: D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 2 (mesi delle rate) e comma 1 (giorno del mese). Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art18!vig= Fonte per Date delle rate del contributo 2026 e loro attribuzione: INPS, scheda informativa «Aliquote e contributi artigiani» (aggiornata al 12 marzo 2026) — https://www.inps.it/it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative.49847.aliquote-e-contributi-artigiani.html. Le date dell'anno 2027 sono calcolate sulla regola vigente; potrebbero essere modificate da proroghe non ancora pubblicate.

novembre 2027

16

Rata contributi INPSconfermato dall'IA

16 novembre 2027

Calcolo e criteri della data
CRITERI DI CALCOLO
Aliquota 24% sul minimale INPS 2026 (valori provvisori, anno 2027 non ancora pubblicato) (18.808 €, fonte: INPS, circolare n. 14 del 9 febbraio 2026). Riduzione forfettario 35% attiva (si versa il 65%). Calcolo: 18.808 € × 24% × 65% = 2.934,05 €/anno, rata trimestrale 733,51 €.
CRITERI DI SCADENZA
Scadenza ordinaria: 16 novembre 2027. Nessuna proroga rilevata alla data di generazione (15 settembre 2026). Verifica sempre il calendario ufficiale Agenzia delle Entrate in prossimità della scadenza. Riferimento normativo applicato per il 2027: D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 2 (mesi delle rate) e comma 1 (giorno del mese). Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art18!vig= Fonte per Date delle rate del contributo 2026 e loro attribuzione: INPS, scheda informativa «Aliquote e contributi artigiani» (aggiornata al 12 marzo 2026) — https://www.inps.it/it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative.49847.aliquote-e-contributi-artigiani.html. Le date dell'anno 2027 sono calcolate sulla regola vigente; potrebbero essere modificate da proroghe non ancora pubblicate.
30

2° acconto imposta sostitutivaconfermato dall'IA

30 novembre 2027

Calcolo e criteri della data
CRITERI DI CALCOLO
Contributi previdenziali dovuti alla stessa scadenza: Aliquota 24% sul minimale INPS 2026 (valori provvisori, anno 2027 non ancora pubblicato) (18.808 €, fonte: INPS, circolare n. 14 del 9 febbraio 2026). Riduzione forfettario 35% attiva (si versa il 65%). Calcolo: 18.808 € × 24% × 65% = 2.934,05 €/anno, rata trimestrale 733,51 €. Secondo acconto dell'anno corrente. Aliquota imposta sostitutiva 15%. Esempio su reddito imponibile di 30.000 € (valore illustrativo, non un dato normativo): 30.000 € × 15% = 4.500 € di imposta annua. Quota di riferimento 50% dell'imposta: 2.250 €. Valori provvisori: i parametri dell'anno 2027 non sono ancora pubblicati, il calcolo usa quelli dell'anno 2026.
CRITERI DI SCADENZA
Scadenza ordinaria: 30 novembre 2027. Nessuna proroga rilevata alla data di generazione (15 settembre 2026). Verifica sempre il calendario ufficiale Agenzia delle Entrate in prossimità della scadenza. Riferimento normativo applicato per il 2027: D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17, comma 3, lett. b). Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-07;435~art17!vig= Fonte per ripartizione dell'acconto in due rate: Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 93/E del 12 novembre 2019 — chiarimenti sull'art. 58 del D.L. 124/2019 — https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/Risoluzione+n.+93+del+12+novembre+2019.pdf. Le date dell'anno 2027 sono calcolate sulla regola vigente; potrebbero essere modificate da proroghe non ancora pubblicate.
Commercianti (riduzione 35%)7 scadenze

febbraio 2027

16

Rata contributi INPSconfermato dall'IA

16 febbraio 2027

Calcolo e criteri della data
CRITERI DI CALCOLO
Aliquota 24,48% sul minimale INPS 2026 (valori provvisori, anno 2027 non ancora pubblicato) (18.808 €, fonte: INPS, circolare n. 14 del 9 febbraio 2026). Riduzione forfettario 35% attiva (si versa il 65%). Calcolo: 18.808 € × 24,48% × 65% = 2.992,73 €/anno, rata trimestrale 748,18 €.
CRITERI DI SCADENZA
Scadenza ordinaria: 16 febbraio 2027. Nessuna proroga rilevata alla data di generazione (15 settembre 2026). Verifica sempre il calendario ufficiale Agenzia delle Entrate in prossimità della scadenza. Riferimento normativo applicato per il 2027: D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 2 (mesi delle rate) e comma 1 (giorno del mese). Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art18!vig= Fonte per Date delle rate del contributo 2026 e loro attribuzione: INPS, scheda informativa «Aliquote e contributi artigiani» (aggiornata al 12 marzo 2026) — https://www.inps.it/it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative.49847.aliquote-e-contributi-artigiani.html. Le date dell'anno 2027 sono calcolate sulla regola vigente; potrebbero essere modificate da proroghe non ancora pubblicate.

marzo 2027

01

Opzione riduzione contributiva 35%confermato dall'IA

1 marzo 2027

Calcolo e criteri della data
CRITERI DI CALCOLO
Adempimento senza versamento. Effetto dell'opzione su questo profilo: Aliquota 24,48% sul minimale INPS 2026 (valori provvisori, anno 2027 non ancora pubblicato) (18.808 €, fonte: INPS, circolare n. 14 del 9 febbraio 2026). Riduzione forfettario 35% attiva (si versa il 65%). Calcolo: 18.808 € × 24,48% × 65% = 2.992,73 €/anno, rata trimestrale 748,18 €.
CRITERI DI SCADENZA
Scadenza ordinaria: 1 marzo 2027. Slittata al 1 marzo 2027 perché il 28 febbraio 2027 cade di domenica. Nessuna proroga rilevata alla data di generazione (15 settembre 2026). Verifica sempre il calendario ufficiale Agenzia delle Entrate in prossimità della scadenza. Riferimento normativo applicato per il 2027: Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 77. Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190!vig= Le date dell'anno 2027 sono calcolate sulla regola vigente; potrebbero essere modificate da proroghe non ancora pubblicate.

maggio 2027

17

Rata contributi INPSconfermato dall'IA

17 maggio 2027

Calcolo e criteri della data
CRITERI DI CALCOLO
Aliquota 24,48% sul minimale INPS 2026 (valori provvisori, anno 2027 non ancora pubblicato) (18.808 €, fonte: INPS, circolare n. 14 del 9 febbraio 2026). Riduzione forfettario 35% attiva (si versa il 65%). Calcolo: 18.808 € × 24,48% × 65% = 2.992,73 €/anno, rata trimestrale 748,18 €.
CRITERI DI SCADENZA
Scadenza ordinaria: 17 maggio 2027. Slittata al 17 maggio 2027 perché il 16 maggio 2027 cade di domenica. Nessuna proroga rilevata alla data di generazione (15 settembre 2026). Verifica sempre il calendario ufficiale Agenzia delle Entrate in prossimità della scadenza. Riferimento normativo applicato per il 2027: D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 2 (mesi delle rate) e comma 1 (giorno del mese). Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art18!vig= Fonte per Date delle rate del contributo 2026 e loro attribuzione: INPS, scheda informativa «Aliquote e contributi artigiani» (aggiornata al 12 marzo 2026) — https://www.inps.it/it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative.49847.aliquote-e-contributi-artigiani.html. Le date dell'anno 2027 sono calcolate sulla regola vigente; potrebbero essere modificate da proroghe non ancora pubblicate.

giugno 2027

30

Saldo + 1° acconto imposta sostitutivaconfermato dall'IA

30 giugno 2027

Calcolo e criteri della data
CRITERI DI CALCOLO
Contributi previdenziali dovuti alla stessa scadenza: Aliquota 24,48% sul minimale INPS 2026 (valori provvisori, anno 2027 non ancora pubblicato) (18.808 €, fonte: INPS, circolare n. 14 del 9 febbraio 2026). Riduzione forfettario 35% attiva (si versa il 65%). Calcolo: 18.808 € × 24,48% × 65% = 2.992,73 €/anno, rata trimestrale 748,18 €. Saldo dell'anno precedente e primo acconto dell'anno corrente. Aliquota imposta sostitutiva 15%. Esempio su reddito imponibile di 30.000 € (valore illustrativo, non un dato normativo): 30.000 € × 15% = 4.500 € di imposta annua. Quota di riferimento 50% dell'imposta: 2.250 €. Valori provvisori: i parametri dell'anno 2027 non sono ancora pubblicati, il calcolo usa quelli dell'anno 2026.
CRITERI DI SCADENZA
Scadenza ordinaria: 30 giugno 2027. Nessuna proroga rilevata alla data di generazione (15 settembre 2026). Verifica sempre il calendario ufficiale Agenzia delle Entrate in prossimità della scadenza. Riferimento normativo applicato per il 2027: D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17, commi 1 e 3. Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-07;435~art17!vig= Fonte per ripartizione dell'acconto in due rate: Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 93/E del 12 novembre 2019 — chiarimenti sull'art. 58 del D.L. 124/2019 — https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/Risoluzione+n.+93+del+12+novembre+2019.pdf. Fonte per Rateizzazione e differimento dei versamenti: INPS, scheda informativa «Aliquote e contributi artigiani» (aggiornata al 12 marzo 2026) — https://www.inps.it/it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative.49847.aliquote-e-contributi-artigiani.html. Rateizzabile in un massimo di 6 rate. Le date dell'anno 2027 sono calcolate sulla regola vigente; potrebbero essere modificate da proroghe non ancora pubblicate.

agosto 2027

20

Rata contributi INPSconfermato dall'IA

20 agosto 2027

Calcolo e criteri della data
CRITERI DI CALCOLO
Aliquota 24,48% sul minimale INPS 2026 (valori provvisori, anno 2027 non ancora pubblicato) (18.808 €, fonte: INPS, circolare n. 14 del 9 febbraio 2026). Riduzione forfettario 35% attiva (si versa il 65%). Calcolo: 18.808 € × 24,48% × 65% = 2.992,73 €/anno, rata trimestrale 748,18 €.
CRITERI DI SCADENZA
Scadenza ordinaria: 20 agosto 2027. Scadenza nel periodo 1-20 agosto, già collocata al 20 agosto per sospensione feriale dei versamenti. Nessuna proroga rilevata alla data di generazione (15 settembre 2026). Verifica sempre il calendario ufficiale Agenzia delle Entrate in prossimità della scadenza. Riferimento normativo applicato per il 2027: D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 2 (mesi delle rate) e comma 1 (giorno del mese). Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art18!vig= Fonte per Date delle rate del contributo 2026 e loro attribuzione: INPS, scheda informativa «Aliquote e contributi artigiani» (aggiornata al 12 marzo 2026) — https://www.inps.it/it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative.49847.aliquote-e-contributi-artigiani.html. Le date dell'anno 2027 sono calcolate sulla regola vigente; potrebbero essere modificate da proroghe non ancora pubblicate.

novembre 2027

16

Rata contributi INPSconfermato dall'IA

16 novembre 2027

Calcolo e criteri della data
CRITERI DI CALCOLO
Aliquota 24,48% sul minimale INPS 2026 (valori provvisori, anno 2027 non ancora pubblicato) (18.808 €, fonte: INPS, circolare n. 14 del 9 febbraio 2026). Riduzione forfettario 35% attiva (si versa il 65%). Calcolo: 18.808 € × 24,48% × 65% = 2.992,73 €/anno, rata trimestrale 748,18 €.
CRITERI DI SCADENZA
Scadenza ordinaria: 16 novembre 2027. Nessuna proroga rilevata alla data di generazione (15 settembre 2026). Verifica sempre il calendario ufficiale Agenzia delle Entrate in prossimità della scadenza. Riferimento normativo applicato per il 2027: D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 2 (mesi delle rate) e comma 1 (giorno del mese). Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art18!vig= Fonte per Date delle rate del contributo 2026 e loro attribuzione: INPS, scheda informativa «Aliquote e contributi artigiani» (aggiornata al 12 marzo 2026) — https://www.inps.it/it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative.49847.aliquote-e-contributi-artigiani.html. Le date dell'anno 2027 sono calcolate sulla regola vigente; potrebbero essere modificate da proroghe non ancora pubblicate.
30

2° acconto imposta sostitutivaconfermato dall'IA

30 novembre 2027

Calcolo e criteri della data
CRITERI DI CALCOLO
Contributi previdenziali dovuti alla stessa scadenza: Aliquota 24,48% sul minimale INPS 2026 (valori provvisori, anno 2027 non ancora pubblicato) (18.808 €, fonte: INPS, circolare n. 14 del 9 febbraio 2026). Riduzione forfettario 35% attiva (si versa il 65%). Calcolo: 18.808 € × 24,48% × 65% = 2.992,73 €/anno, rata trimestrale 748,18 €. Secondo acconto dell'anno corrente. Aliquota imposta sostitutiva 15%. Esempio su reddito imponibile di 30.000 € (valore illustrativo, non un dato normativo): 30.000 € × 15% = 4.500 € di imposta annua. Quota di riferimento 50% dell'imposta: 2.250 €. Valori provvisori: i parametri dell'anno 2027 non sono ancora pubblicati, il calcolo usa quelli dell'anno 2026.
CRITERI DI SCADENZA
Scadenza ordinaria: 30 novembre 2027. Nessuna proroga rilevata alla data di generazione (15 settembre 2026). Verifica sempre il calendario ufficiale Agenzia delle Entrate in prossimità della scadenza. Riferimento normativo applicato per il 2027: D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17, comma 3, lett. b). Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-07;435~art17!vig= Fonte per ripartizione dell'acconto in due rate: Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 93/E del 12 novembre 2019 — chiarimenti sull'art. 58 del D.L. 124/2019 — https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/Risoluzione+n.+93+del+12+novembre+2019.pdf. Le date dell'anno 2027 sono calcolate sulla regola vigente; potrebbero essere modificate da proroghe non ancora pubblicate.

I numeri

Come si calcola quanto versi

Artigiani e commercianti versano su un minimale di reddito, non sul reddito effettivo: sotto quella soglia il contributo è comunque dovuto. Nel 2026 il minimale è 18.808 €.

Tariffa piena e tariffa ridotta, affiancate2026
ProfiloAliquotaSenza riduzioneCon riduzione 35%Rata trimestrale
Artigiani 24% 4.513,92 € 15,6%
2.934,05 €
733,51 €
Commercianti 24,48% 4.604,20 € 15,91%
2.992,73 €
748,18 €

La rata trimestrale è il contributo annuo diviso in quattro: le scadenze sono a febbraio, maggio, agosto e novembre.

Come ottenere la riduzione del 35%entro il 28 febbraio
  • Riguarda solo gli imprenditori iscritti alle gestioni artigiani e commercianti. Chi è nella Gestione Separata non può accedervi.
  • L'opzione va comunicata all'INPS entro il 28 febbraio dell'anno per cui la si chiede. Non è automatica.
  • Si applica alla sola aliquota IVS, sia sul contributo calcolato sul minimale sia su quello sull'eventuale reddito eccedente.
Cosa comporta per la pensioneeffetto sull'accredito

La riduzione non è neutrale ai fini della pensione. La norma che la istituisce richiama, per l'accredito della contribuzione, l'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335: versando di meno si accredita proporzionalmente di meno.

Nella pratica, chi versa solo il minimale ridotto del 35% vede ridursi i mesi accreditati nell'anno. Chi ha una posizione contributiva da completare dovrebbe valutare questo effetto con il proprio consulente prima di scegliere la riduzione.

Gestione Separata: aliquota sul reddito, senza minimalecalcolo standard

Per la Gestione Separata il contributo si calcola sul reddito effettivamente prodotto: nessun minimale, e nessuna riduzione opzionale. Aliquota 26,07%.

Su un reddito di 30.000 € sono 7.821 €/anno. Il valore è illustrativo, non un dato normativo.

Domande frequenti

Le domande che ci fanno più spesso

Risposte brevi alle domande che portano qui la maggior parte delle persone: quando si paga, quanto si paga, come ci si iscrive e di chi ci si può fidare.

Quali sono le scadenze del regime forfettario nel 2026?

Nel 2026 un forfettario affronta due scadenze d'imposta — il 30 giugno per saldo e primo acconto e il 30 novembre per il secondo acconto — più, se è artigiano o commerciante, quattro rate contributive (febbraio, maggio, agosto e novembre) e l'opzione per la riduzione del 35% entro il 28 febbraio. Le date esatte, comprese le variazioni quando la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, sono elencate in questa pagina e nei calendari.

Quando si paga il saldo e il primo acconto dell'imposta sostitutiva?

Il saldo dell'anno precedente e il primo acconto dell'anno corrente si versano entro il 30 giugno, il secondo acconto entro il 30 novembre. Per il regime forfettario l'acconto è in due rate di pari importo, quindi metà a giugno e metà a novembre: la ripartizione 50 e 50 viene dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 93/E del 12 novembre 2019, che estende ai forfettari quanto previsto dall'art. 58 del D.L. 124/2019.

Quando si versano i contributi INPS di artigiani e commercianti?

Il contributo minimo obbligatorio si paga in quattro rate, nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre, entro il giorno 16 di ciascun mese; se il 16 non è un giorno lavorativo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo. La rata di agosto cade al 20 per la sospensione feriale dei versamenti dall'1 al 20 agosto. Il contributo eccedente il minimale si versa in due acconti di pari importo alle scadenze delle imposte sui redditi.

Come si ottiene la riduzione contributiva del 35% per il regime forfettario?

La riduzione del 35% della contribuzione IVS spetta agli artigiani e ai commercianti in regime forfettario. Va chiesta all'INPS entro il 28 febbraio dell'anno per cui la si richiede: non è automatica. Riduce i contributi ma riduce anche l'accredito pensionistico, in proporzione a quanto si versa. Chi è nella Gestione Separata non può accedervi.

Quanto si paga di contributi nel regime forfettario?

Artigiani e commercianti calcolano i contributi su un minimale di reddito, non sul reddito effettivo: nel 2026 il minimale è 18.808 €. Con la riduzione del 35% il contributo annuo scende a circa i due terzi. Nella sezione «Come si calcola quanto versi» di questa pagina trovi gli importi per ciascun profilo, con la tariffa piena e quella ridotta affiancate.

Il calendario si aggiorna da solo?

Se lo sottoscrivi sì: il calendario si aggiorna automaticamente ogni trimestre, quando l'intelligenza artificiale che gestisce il servizio ricontrolla le fonti ufficiali, e le date cambiano da sole nella tua agenda. Se invece scarichi il file, quello è una fotografia di oggi e resta fermo.

Come si sottoscrive il calendario su Google Calendar o su iPhone?

Scegli il tuo profilo e usa il link webcal:// oppure l'indirizzo .ics nella funzione «aggiungi calendario da URL» del tuo client. Su Google Calendar tieni presente che i promemoria contenuti nei calendari sottoscritti via URL non vengono applicati e vanno impostati a mano; su Apple Calendario, Thunderbird e Outlook funzionano invece da soli.

Questo calendario è affidabile? Chi lo verifica?

Nessun professionista lo verifica, e questo è dichiarato in evidenza. Il servizio è interamente automatico: un modello di intelligenza artificiale cerca le fonti, propone le date e gli importi, e il sistema applica una modifica solo se la frase citata a sostegno compare davvero nella pagina della fonte. Ogni scadenza porta un timbro che dice se l'IA è riuscita a confermarla, e i dati non confermati sono elencati qui sotto. È un'intelligenza artificiale: può sbagliare. Prima di versare, verifica sui portali ufficiali o con il tuo consulente.

Altre domande? Apri una issue sul repository: è il canale giusto anche per segnalare una data sbagliata, purché con la fonte a supporto.

Fonti

Cosa ha trovato l'IA, numero per numero

Ogni valore rivalutabile è elencato con la fonte che l'IA ha trovato e con la frase esatta che ha estratto da quella fonte. Dove c'è un estratto, il sistema ha confrontato automaticamente quel testo con la pagina citata: se non combaciava, il valore non sarebbe qui.

Valori validi per tutti gli anni5 voci
  • riduzione_forfettario0.35
  • soglia_regime_forfettario85000
  • aliquota_sostitutiva_ordinaria0.15
  • aliquota_sostitutiva_startup0.05
  • reddito_esempio30000
Valori dell'anno 2026definitivi
  • anno2026
  • minimale_inps_artigiani_commercianti18808
  • aliquota_artigiani0.24
  • aliquota_commercianti0.2448
  • aliquota_gestione_separata0.2607
  • aliquota_gestione_separata_altra_copertura0.24
Riscontri sulle fonti, valore per valore4 + 1 annuali
AmbitoCampo e statoFonte e estratto
comune riduzione_forfettario
confermato dall'IA
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 77

“Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento.”

comune soglia_regime_forfettario
confermato dall'IA
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 54, lett. a) — scheda Agenzia delle Entrate

“conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro”

comune aliquota_sostitutiva_ordinaria
confermato dall'IA
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 64 — scheda Agenzia delle Entrate

“Al reddito imponibile si applica un'unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste”

comune aliquota_sostitutiva_startup
confermato dall'IA
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 65 — scheda Agenzia delle Entrate

“L'imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività”

2026 minimale_inps_artigiani_commercianti
fonte non leggibile dall'IA
INPS, circolare n. 14 del 9 febbraio 2026

La pagina ufficiale della circolare esiste ma il suo corpo è reso via JavaScript: in una richiesta HTTP semplice non compare alcun importo. Il valore è stato riscontrato su riproduzioni non ufficiali della circolare e DEVE essere confermato manualmente.

2026 aliquota_artigiani
confermato dall'IA
INPS, circolare n. 14 del 9 febbraio 2026 (comunicato INPS del 9 febbraio 2026)

“risultano il 24% per gli artigiani e il 24,48% per i commercianti”

2026 aliquota_commercianti
confermato dall'IA
INPS, circolare n. 14 del 9 febbraio 2026 (comunicato INPS del 9 febbraio 2026)

“risultano il 24% per gli artigiani e il 24,48% per i commercianti”

2026 aliquota_gestione_separata
fonte non leggibile dall'IA
INPS, circolare n. 8 del 3 febbraio 2026

Come per la circolare n. 14, il corpo della pagina ufficiale è reso via JavaScript e non espone le aliquote a una richiesta HTTP semplice. Valore da confermare manualmente.

2026 aliquota_gestione_separata_altra_copertura
fonte non leggibile dall'IA
INPS, circolare n. 8 del 3 febbraio 2026

Aliquota per i soggetti già coperti da altra forma previdenziale obbligatoria. Valore da confermare manualmente.

Le regole

Le regole che l'IA controlla ogni trimestre

Le regole non sono scritte nel programma: stanno in un file di dati che il motore interpreta. Qui sotto c'è quello che l'IA ha trovato per ciascuna, con la fonte e la frase citata. Le modifiche che applica restano ricostruibili dalla cronologia dei commit e dagli snapshot in regole.json.storico/.

Festività nazionali italiane usate per lo slittamento delle scadenzeconfermata dall'IA

festivi_nazionali

Fonte normativa
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, art. 1 (festività religiose)

“Sono festività religiose, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 dell'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984”

Festività civili: 25 aprile, 1 maggio, lunedì dell'Angelo, 26 dicembre confermato dall'IA

Legge 27 maggio 1949, n. 260, art. 2

“il 25 aprile: anniversario della liberazione; il giorno di lunedi dopo Pasqua”

Questo articolo elenca anche giorni che oggi non sono più festivi. La lista operativa usata dal calendario è il risultato incrociato con la legge 54/1977 e il D.P.R. 792/1985, non la lettura di un solo articolo.

Festività soppresse: San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, Santi Pietro e Paolo, 4 novembre confermato dall'IA

Legge 5 marzo 1977, n. 54, art. 1

“I seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli effetti civili: Epifania; S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; SS. Apostoli Pietro e Paolo.”

L'Epifania, soppressa nel 1977, è stata poi ripristinata dal D.P.R. 792/1985. San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini e i Santi Pietro e Paolo (fuori dal comune di Roma) NON sono festivi oggi, anche se restano scritti nell'articolo 2 della legge 260/1949: fidarsi di quell'articolo da solo sarebbe un errore.

Festa della Repubblica, 2 giugno confermato dall'IA

Legge 20 novembre 2000, n. 336

“La festività nazionale del 2 giugno”

Il 2 giugno era stato spostato alla prima domenica di giugno dalla legge 54/1977; questa legge lo ha ripristinato come giorno festivo.

La lista operativa è composta da tre norme, non da una: il D.P.R. 792/1985 per le festività religiose (domeniche, 1 gennaio, 6 gennaio, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre), la legge 260/1949 per le civili non soppresse (lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 26 dicembre) e la legge 336/2000 per il 2 giugno. La legge 54/1977 ha soppresso Epifania, San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, Santi Pietro e Paolo, 2 giugno e 4 novembre; l'Epifania e il 2 giugno sono stati poi ripristinati. Ogni voce è verificata automaticamente sulla sua fonte.

Sospensione feriale dei versamenticonfermata dall'IA

sospensione_feriale · adempimento

Fonte normativa
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 11-bis, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

“Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.”

La norma è stata individuata e verificata sul testo vigente. Attenzione a non citare la legge 7 ottobre 1969, n. 742: quella riguarda la sospensione dei termini processuali dal 1º al 31 agosto davanti alle giurisdizioni e non i termini di versamento, ed è l'errore di citazione più diffuso su questo punto.

Slittamento al primo giorno lavorativo successivoconfermata dall'IA

slittamento_giorno_non_lavorativo · adempimento

Fonte normativa
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 1

“Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.”

La norma è stata individuata e verificata sul testo vigente. In precedenza questo dato era marcato come non verificato: le ricerche su D.Lgs. 241/1997 artt. 2, 6, 17 e 20 e su D.P.R. 435/2001 art. 17 non davano esito, perché la clausola sta nell'art. 18, comma 1.

Saldo dell'imposta sostitutiva dell'anno precedente e primo acconto dell'anno correnteconfermata dall'IA

saldo_primo_acconto · imposta_sostitutiva

Fonte normativa
D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17, commi 1 e 3

“Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda.”

ripartizione dell'acconto in due rate letto dall'IA, non ricontrollabile

Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 93/E del 12 novembre 2019 — chiarimenti sull'art. 58 del D.L. 124/2019

“rimodulandoli in due rate di pari importo, vale a dire entrambe del 50 per cento, anziché 40 e 60 per cento”

La fonte è un PDF ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, letto e confermato a mano: la pipeline dichiara i PDF non testuali invece di fingere di saperli leggere, quindi questo dato non è ricontrollabile automaticamente ad ogni run. È la ragione del suo stato particolare. La risoluzione estende espressamente la rimodulazione 50/50 ai contribuenti che applicano il regime forfetario agevolato, e chiarisce che riguarda anche l'imposta sostitutiva. Attenzione all'ambito: la risoluzione fa discendere il 50/50 da due condizioni che il contribuente deve soddisfare contestualmente — esercitare un'attività economica per la quale siano stati approvati gli ISA (poco importa se li applichi o meno), e dichiarare ricavi o compensi entro il limite stabilito per il proprio ISA. Per i forfettari queste condizioni ricorrono praticamente sempre, perché il limite del regime forfettario è molto più basso di quello degli ISA; chi però esercitasse un'attività senza ISA approvati resterebbe alla ripartizione ordinaria 40/60 dell'art. 17, comma 3, del D.P.R. 435/2001.

Rateizzazione e differimento dei versamenti confermato dall'IA

INPS, scheda informativa «Aliquote e contributi artigiani» (aggiornata al 12 marzo 2026)

“rateizzati in massimo sei rate rispetto al termine ordinario previsto”

La pagina INPS conferma anche il differimento: «possono essere versati con un differimento sino a 30 giorni». La stessa pagina parla dei contributi eccedenti il minimale come di «due acconti di pari importo», coerente con il 50/50 dell'imposta sostitutiva.

La data del 30 giugno viene dall'art. 17, comma 1, del D.P.R. 435/2001 ed è verificata automaticamente. La ripartizione dell'acconto è invece in DUE RATE DI PARI IMPORTO e non 40/60: la regola generale dell'art. 17, comma 3, è stata rimodulata per il regime forfettario dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 93/E del 12 novembre 2019, che estende ai forfettari il 50 per cento previsto dall'art. 58 del D.L. 124/2019 e chiarisce che riguarda anche l'imposta sostitutiva. Molte fonti di pratica riportano ancora 40/60 per il regime forfettario: è un errore diffuso, e seguirlo porta a versare meno del dovuto a giugno. La fonte è un PDF, quindi verificata a mano e non ricontrollabile automaticamente. L'art. 17, comma 2, consente inoltre di differire il versamento di 30 giorni maggiorando dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo; la rateizzazione trova la sua base nell'art. 20 del D.Lgs. 241/1997 (rate mensili di uguale importo, ciascuna entro il giorno 16 del mese, con completamento entro il 16 dicembre).

Secondo acconto dell'imposta sostitutiva dell'anno correnteconfermata dall'IA

secondo_acconto · imposta_sostitutiva

Fonte normativa
D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17, comma 3, lett. b)

“per la seconda rata, nel mese di novembre”

ripartizione dell'acconto in due rate letto dall'IA, non ricontrollabile

Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 93/E del 12 novembre 2019 — chiarimenti sull'art. 58 del D.L. 124/2019

“rimodulandoli in due rate di pari importo, vale a dire entrambe del 50 per cento, anziché 40 e 60 per cento”

La fonte è un PDF ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, letto e confermato a mano: la pipeline dichiara i PDF non testuali invece di fingere di saperli leggere, quindi questo dato non è ricontrollabile automaticamente ad ogni run. È la ragione del suo stato particolare. La risoluzione estende espressamente la rimodulazione 50/50 ai contribuenti che applicano il regime forfetario agevolato, e chiarisce che riguarda anche l'imposta sostitutiva. Attenzione all'ambito: la risoluzione fa discendere il 50/50 da due condizioni che il contribuente deve soddisfare contestualmente — esercitare un'attività economica per la quale siano stati approvati gli ISA (poco importa se li applichi o meno), e dichiarare ricavi o compensi entro il limite stabilito per il proprio ISA. Per i forfettari queste condizioni ricorrono praticamente sempre, perché il limite del regime forfettario è molto più basso di quello degli ISA; chi però esercitasse un'attività senza ISA approvati resterebbe alla ripartizione ordinaria 40/60 dell'art. 17, comma 3, del D.P.R. 435/2001.

Vale la stessa ripartizione del saldo: per il regime forfettario l'acconto è in due rate di pari importo (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 93/E del 12 novembre 2019), quindi anche la seconda rata è al 50 per cento. La scadenza nel mese di novembre viene dall'art. 17, comma 3, lett. b), del D.P.R. 435/2001 ed è verificata automaticamente.

Rata trimestrale dei contributi INPS artigiani e commercianticonfermata dall'IA

rate_trimestrali_inps · contributi_inps

Fonte normativa
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 2 (mesi delle rate) e comma 1 (giorno del mese)

“sono effettuati nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre”

Date delle rate del contributo 2026 e loro attribuzione confermato dall'IA

INPS, scheda informativa «Aliquote e contributi artigiani» (aggiornata al 12 marzo 2026)

“Il pagamento del contributo minimo obbligatorio deve essere effettuato in quattro rate, secondo le seguenti scadenze: 18 maggio 2026; 20 agosto 2026; 17 novembre 2026; 16 febbraio 2027.”

Due precisazioni. Primo: la pagina INPS raggruppa le rate per ANNO DI CONTRIBUZIONE (maggio, agosto, novembre dell'anno e febbraio dell'anno dopo), mentre il calendario le elenca per anno di PAGAMENTO; l'insieme delle date è lo stesso. Secondo: per la rata di novembre la pagina INPS indica il 17 novembre 2026, mentre la regola generale (giorno 16, spostato se non lavorativo) dà il 16 novembre 2026, che è un lunedì. Il 16 novembre 2025 era invece domenica: il 17 è la data corretta per il 2025 e sembra un residuo rimasto nella pagina. Il calendario pubblica il 16 novembre, cioè la data anteriore: pagare prima è sempre tempestivo, pagare dopo no.

I mesi delle quattro rate sono verificati sull'art. 18, comma 2. Il giorno 16 viene dal comma 1 dello stesso articolo (le somme si versano entro il giorno sedici del mese di scadenza). La rata di agosto cade al 20 non per la regola sulle rate ma per la sospensione feriale dei versamenti, che è a sua volta verificata.

Termine per presentare all'INPS l'opzione per la riduzione contributiva del 35%confermata dall'IA

opzione_riduzione_35 · adempimento

Fonte normativa
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 77

“Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento.”

La norma che istituisce la riduzione del 35% è verificata. Il termine del 28 febbraio per presentare l'opzione proviene invece da fonti non ufficiali e non è stato verificato su una fonte primaria leggibile: da confermare manualmente. La riduzione non è automatica e va richiesta.

Versamento IVA mensile — non applicabile al regime forfettarioconfermata dall'IA

versamento_mensile_iva · adempimento

Fonte normativa
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 58

“Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 54”

Regola mantenuta per completezza dell'impianto dichiarativo ma DISATTIVATA: nel regime forfettario non si applica l'IVA sulle operazioni nazionali, quindi non produce alcun evento in calendario. È disattivata per scelta esplicita (attivo: false), non per errore.

Proroghe

Nessuna proroga applicata

Una proroga entra nei calendari solo quando l'IA trova un decreto o un comunicato e la frase citata a sostegno viene ritrovata nella pagina della fonte. Al momento non ce ne sono.

Trasparenza

Cosa l'IA non ha potuto confermare

Questi 3 dati sono pubblicati ma la loro fonte non ha superato il controllo dell'IA: o la pagina ufficiale non si lascia leggere in modo automatico, o la norma non è stata individuata. Sono qui perché tu possa verificarli, non perché siano accertati. È un'intelligenza artificiale: può sbagliare.

minimale_inps_artigiani_commercianti fonte non leggibile dall'IA

La pagina ufficiale della circolare esiste ma il suo corpo è reso via JavaScript: in una richiesta HTTP semplice non compare alcun importo. Il valore è stato riscontrato su riproduzioni non ufficiali della circolare e DEVE essere confermato manualmente.

aliquota_gestione_separata fonte non leggibile dall'IA

Come per la circolare n. 14, il corpo della pagina ufficiale è reso via JavaScript e non espone le aliquote a una richiesta HTTP semplice. Valore da confermare manualmente.

aliquota_gestione_separata_altra_copertura fonte non leggibile dall'IA

Aliquota per i soggetti già coperti da altra forma previdenziale obbligatoria. Valore da confermare manualmente.

Letto dall'IA, ma non ricontrollabile ad ogni run

Questi dati sono solidi: l'IA li ha letti e confermati sulla fonte ufficiale indicata. Non può però ricontrollarli ad ogni trimestre, quasi sempre perché la fonte è un PDF e il sistema preferisce dichiararlo invece di fingere di saperlo leggere.

saldo_primo_acconto (ripartizione dell'acconto in due rate) letto dall'IA, non ricontrollabile

La fonte è un PDF ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, letto e confermato a mano: la pipeline dichiara i PDF non testuali invece di fingere di saperli leggere, quindi questo dato non è ricontrollabile automaticamente ad ogni run. È la ragione del suo stato particolare. La risoluzione estende espressamente la rimodulazione 50/50 ai contribuenti che applicano il regime forfetario agevolato, e chiarisce che riguarda anche l'imposta sostitutiva. Attenzione all'ambito: la risoluzione fa discendere il 50/50 da due condizioni che il contribuente deve soddisfare contestualmente — esercitare un'attività economica per la quale siano stati approvati gli ISA (poco importa se li applichi o meno), e dichiarare ricavi o compensi entro il limite stabilito per il proprio ISA. Per i forfettari queste condizioni ricorrono praticamente sempre, perché il limite del regime forfettario è molto più basso di quello degli ISA; chi però esercitasse un'attività senza ISA approvati resterebbe alla ripartizione ordinaria 40/60 dell'art. 17, comma 3, del D.P.R. 435/2001.

secondo_acconto (ripartizione dell'acconto in due rate) letto dall'IA, non ricontrollabile

La fonte è un PDF ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, letto e confermato a mano: la pipeline dichiara i PDF non testuali invece di fingere di saperli leggere, quindi questo dato non è ricontrollabile automaticamente ad ogni run. È la ragione del suo stato particolare. La risoluzione estende espressamente la rimodulazione 50/50 ai contribuenti che applicano il regime forfetario agevolato, e chiarisce che riguarda anche l'imposta sostitutiva. Attenzione all'ambito: la risoluzione fa discendere il 50/50 da due condizioni che il contribuente deve soddisfare contestualmente — esercitare un'attività economica per la quale siano stati approvati gli ISA (poco importa se li applichi o meno), e dichiarare ricavi o compensi entro il limite stabilito per il proprio ISA. Per i forfettari queste condizioni ricorrono praticamente sempre, perché il limite del regime forfettario è molto più basso di quello degli ISA; chi però esercitasse un'attività senza ISA approvati resterebbe alla ripartizione ordinaria 40/60 dell'art. 17, comma 3, del D.P.R. 435/2001.